(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione e compiti della commissione 1. E' istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'Art. 18 dello statuto, denominata: «Commissione consiliare speciale per gli afiari comunitari», di seguito denominata: «Commissione». 2. La Commissione ha il compito di: a) verificare la normativa comunitaria adottata nelle materie di competenza regionale e lo stato di conformita' dell'ordinamento della Regione con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle comunita' europee; b) in base alle risultanze della verifica di cui alla lettera a), proporre al Consiglio regionale atti di indirizzo diretti alla giunta regionale affinche' questa provveda ai necessari adeguamenti mediante l'adozione di atti amministrativi e la presentazione di proposte di legge; c) proporre al Consiglio regionale le osservazioni di cui al comma 3 dell'Art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; d) riferire al Consiglio regionale sulle posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni di cui all'Art. 17 della legge n. 11/2005; e) relazionare periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione; f) effettuare l'esame preliminare delle proposte degli atti di programmazione degli interventi cofinanziati di competenza del Consiglio regionale; g) esprimere pareri, nei modi di cui ai commi primo e terzo dell'Art. 29 del regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale, sulle proposte di legge regionale, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare concernenti regimi di aiuti nonche' sulle proposte di legge regionale miranti ad adeguare l'ordinamento regionale alle normative europee ed ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; h) elaborare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta di legge regionale concernente la disciplina delle modalita' di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonche' le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale. 3. La Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Puo' essere prorogata non oltre la scadenza della legislatura in corso.