(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16
                             marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
               Istituzione e compiti della commissione

    1.  E'  istituita,  presso il Consiglio regionale del Molise, una
Commissione  a  carattere  temporaneo,  ai  sensi  dell'Art. 18 dello
statuto,  denominata: «Commissione consiliare speciale per gli afiari
comunitari», di seguito denominata: «Commissione».
    2. La Commissione ha il compito di:
      a) verificare  la  normativa comunitaria adottata nelle materie
di  competenza  regionale  e lo stato di conformita' dell'ordinamento
della  Regione  con  gli  atti normativi e di indirizzo emanati dagli
organi dell'Unione europea e delle comunita' europee;
      b) in   base   alle  risultanze  della  verifica  di  cui  alla
lettera a), proporre al Consiglio regionale atti di indirizzo diretti
alla   giunta   regionale  affinche'  questa  provveda  ai  necessari
adeguamenti   mediante   l'adozione   di  atti  amministrativi  e  la
presentazione di proposte di legge;
      c) proporre  al  Consiglio  regionale le osservazioni di cui al
comma 3 dell'Art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
      d) riferire  al  Consiglio  regionale sulle posizioni sostenute
dalla  Regione  nell'ambito  della  Conferenza  Stato-regioni  di cui
all'Art. 17 della legge n. 11/2005;
      e) relazionare  periodicamente  al  Consiglio  regionale  sullo
stato  di  attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di
competenza della Regione;
      f) effettuare  l'esame preliminare delle proposte degli atti di
programmazione   degli  interventi  cofinanziati  di  competenza  del
Consiglio regionale;
      g) esprimere  pareri,  nei  modi  di cui ai commi primo e terzo
dell'Art.  29  del regolamento interno di funzionamento del Consiglio
regionale,  sulle  proposte  di  legge regionale, di regolamento e di
atto  amministrativo  di  competenza consiliare concernenti regimi di
aiuti  nonche'  sulle proposte di legge regionale miranti ad adeguare
l'ordinamento   regionale   alle  normative  europee  ed  ai  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario;
      h) elaborare,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della
presente  legge,  la  proposta  di  legge  regionale  concernente  la
disciplina  delle  modalita'  di  partecipazione  della  Regione alla
formazione  di  atti  normativi  comunitari  nonche' le procedure per
l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.
    3.  La  Commissione  dura  in carica trenta mesi decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Puo' essere prorogata
non oltre la scadenza della legislatura in corso.